Leggendo le decisioni emesse dal Tribunale Federale Nazionale Sez. Tesseramenti della FIGC molto spesso verifichiamo come i ricorsi depositati da parte dei singoli atleti e dei genitori vengano rigettati per assenza dei requisiti essenziali richiamati dalla norma art. 109 NOIF. Quest'ultima, che disciplina la c.d. fattispecie della prevede che “ Il legislatore sportivo è stato molto chiaro nell'inserire, nel testo della disposizione normativa, l’espressione “ha diritto” in favore del tesserato che " non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva La norma non prescrive che il calciatore debba ulteriormente motivare la sua richiesta di svincolo in presenza delle condizioni riportate dalla stessa. E, soprattutto, la giurisprudenza del Tribunale Federale ha evidenziato anche che la richiesta può essere avanzata purchè " ". Il tesserato che fa richiesta per essere svincolato ai sensi dell'art. 109 NOIF deve, quindi, obbligatoriamente dimostrare di non essere stato convocato per n. 4 gare ufficiali consecutive dalla società di appartenenza " Al secondo comma la norma prevede anche delle tempistiche specifiche: Se volete sapere come procedere con la richiesta di svincolo non esitate a contattarci.
Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore
Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società...".
per motivi a lui/lei non imputabili"
in qualsiasi momento della stagione
si provi il disinteresse della Società rispetto alla concreta utilizzazione del calciatore
nulla rilevando, nel caso di specie, le prospettazioni del ricorrente circa un mancato congruo utilizzo effettivo del calciatore nelle menzionate gare ufficiali, attenendo tale profilo a valutazioni di stretta pertinenza della guida tecnica...".
"La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, entro il 28 febbraio per il calciatore/calciatrice “non professionista” ed entro il 30 aprile per il calciatore/calciatrice “giovane dilettante”.