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LEGA PRO - GIR. C. - POSSIBILI SCENARI FUTURI.

2025-02-25 11:48

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LEGA PRO - GIR. C. - POSSIBILI SCENARI FUTURI.

Ore di attesa per il Girone C della Lega Pro dove si aspettano per oggi i pareri della Covisoc che potrebbero riscrivere la storia del campionato con l'ipotetica esclusione di due compagini. Ma, tralasciando queste dinamiche che sono prettamente organizzative e strutturali a cui sicuramente penserà la Lega Pro dopo aver ricevuto i dovuti atti, quello che a noi interessa trattare dal punto di vista giuridico è la fattispecie inerente il provvedimento di esclusione dal campionato di una squadra avvenuta nel girone di ritorno e gli eventuali effetti complementari sul campionato.



Nella scorsa stagione siamo stati interessati, come studio legale, di un caso simile a quello che si potrebbe prospettare nel Gir. C e vediamo come si sono espressi gli organismi giudicanti.



A seguito, infatti, dell'esclusione nel girone di ritorno dal relativo campionato di appartenenza di una società militante nel campionato nazionale di Serie D, in primis la LND Comitato Interregionale emetteva un Comunicato Ufficiale nel quale disponeva che “


in applicazione dell’art.53 comma 3 delle NOIF, la classifica del girone di competenza venga riscritta e pubblicata con l’annullamento dei risultati di tutte le gare in precedenza disputate dalla società rinunciataria e la pubblicazione del calendario a partire dalla 15° giornata di ritorno, prevedendo il turno di riposo alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa”.

Il successivo giudizio che nasceva, appunto, dall'applicazione del provvedimento di cui sopra prendeva come oggetto la valutazione delle sanzioni (squalifiche) relativamente alle gare effettuate dalla squadra poi esclusa dal campionato, sia per la stessa che per le avversarie.



La Corte Sportiva di Appello Nazionale FIGC, nella decisione 0217/CSA-2023-2024 riteneva che "


In tale contesto, su tutt’altro piano si colloca il provvedimento di esclusione di una società dal campionato, che - quanto all’incidenza sulle gare già disputate con la squadra esclusa - ha il solo effetto di sterilizzarne i risultati ai fini della classifica, a norma dell’art. 53, comma 3, NOIF..."

ed anche "...


In tale prospettiva, i principi di certezza e stabilità nell’esecuzione delle sanzioni non possono consentire modifiche postume dell’effetto della mancata partecipazione del calciatore a una gara a fronte di successivi provvedimenti (non già giudiziali di annullamento della singola gara, bensì amministrativi) d’esclusione della società avversaria dal campionato e connessa regolazione “virtuale” delle conseguenze sulla classifica...".

All'esito del ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI della parte soccombente, con la quale veniva impugnato il provvedimento emesso proprio dall'organismo di appello federale, il Collegio (Decisione n. 31/2024) analizzava in primis l'efficacia dell'esecuzione della sanzione nonchè dava una specifica interpretazione giuridica del provvedimento di esclusione.




Per ciò che concerne infatti l'applicazione delle sanzioni "...


l’art.21, comma 4, C.G.S., prescrive che


Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva

...


un risultato valido e il non annullamento della gara con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva sono le condizioni normative sportive perché la gara possa essere ritenuta senz’altro utile all’esecuzione della sanzione per il calciatore che non vi abbia preso parte

...".



Dunque, secondo le prescrizioni di cui all’art. 21, comma 4, C.G.S. le gare già effettuate dall'eventuale squadra, poi esclusa dal campionato, hanno prodotto i loro effetti ai fini dell'esecuzione delle sanzioni in quanto le relative partite si devono considerare "


giocate e concluse con un risultato valido agli effetti della classifica”

soprattutto se poi non sono state


“successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva”.

Il Collegio nella stessa decisione effettua anche una analisi giuridica rispetto al provvedimento di esclusione della società dal relativo campionato di appartenenza



"...il provvedimento amministrativo di esclusione dal campionato si fa carico della (distinta) questione inerente alle sorti delle gare già disputate dalla società esclusa, risolvendola attraverso una sterilizzazione postuma dei risultati in via consequenziale all’esclusione e con effetto circoscritto alla classifica (si veda, in tal senso, l’art. 53, comma 3, NOIF). Quindi, le vicende che riguardano solo a posteriori quelle gare, a seguito dell’esclusione della società dal campionato, sono del tutto irrilevanti, anche perché esse si sono determinate de iure e non a seguito di una specifica pronuncia di annullamento da parte degli organi della giustizia sportiva. Inoltre, la sanzione disposta a carico del tesserato ha natura strettamente soggettiva. Questo implica che l’aver scontato la penalizzazione con riguardo a una partita regolarmente omologata non possa essere vanificato da una determinazione, di natura totalmente diversa, perché amministrativa, in ordine alla riorganizzazione del campionato, a seguito dell’esclusione di una squadra. Se così non fosse, si verrebbe a produrre una paradossale situazione che avrebbe la conseguenza di chiamare l’atleta, che ha già scontato la sanzione, ad espiare con un’altra giornata di squalifica la condotta già punita. Invece, la sanzione subita e scontata dal calciatore è da ritenersi “consumata”, senza che la si possa riproporre in ragione di scelte che nulla hanno a che vedere col profilo disciplinare e con la regolarità delle gare effettuate...".

Vedremo nei prossimi giorni quello che succederà nel Girone C di Lega Pro e quali saranno le decisioni che saranno assunte per garantire la regolarità del campionato ma ci premeva mettere in evidenza alcuni passaggi, di carattere prettamente giuridico, per rendere più agevole anche il ruolo di tanti addetti ai lavori che si "scontreranno" con situazioni, forse, non conosciute prima. 



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