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RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ORE DI SOSTEGNO. COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO O DEL GIUDICE AMMINISTRA

2025-02-19 10:03

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RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ORE DI SOSTEGNO. COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO O DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO?

Si sono rivolti al nostro studio i genitori di un ragazzo affetto da una specifica problematica di salute e nei cui confronti gli enti competenti non avevano riconosciuto quanto disposto attraverso le proposte delle ore di sostegno formulate dal GLO ( Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione) in sede di verifica finale del PEI ( piani educativi individualizzati) ai sensi dell’art. 4 comma 3 e 15 del di n. 182/2020. Quindi, veniva presentato ricorso al Giudice amministrativo ma le controparti costituite (ente pubblico comune e l'Agenzia dei servizi Sociali) procedevano ad eccepire l'incompetenza del giudicante, ritenendo che fosse competente il Giudice Ordinario.



Tale eccezioni veniva rigettata sulla base di diversi richiami giurisprudenziali e dottrinali. Nello specifico richiamiamo una sentenza molto chiara:



Sezioni Unite della Cassazione con la sent. 28/01/2020, n.1870 “


Questa Suprema Corte ha statuito, infatti, che le controversie concernenti la declaratoria della consistenza dell'insegnamento di sostegno afferenti alla fase che precede la redazione del piano educativo individualizzato sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c), atteso che, in tale fase, sussiste ancora, in capo all'amministrazione scolastica, il potere discrezionale, espressione dell'autonomia organizzativa e didattica, di individuazione della misura più adeguata al sostegno, il cui esercizio è precluso, invece, dalla successiva formalizzazione del piano suddetto, che determina il sorgere dell'obbligo dell'amministrazione di garantire il supporto per il numero di ore programmato ed il correlato diritto dell'alunno disabile all'istruzione come pianificata, nella sua concreta articolazione, in relazione alle specifiche necessità dell'alunno stesso (Cass., Sez. Un., n. 5060 del 28/02/2017).
Parimenti, spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33 come inciso dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale (ora ai sensi ai sensi dell'art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c)), le controversie nelle quali si censurino i provvedimenti adottati dalla P.A. nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali in materia di servizio di sostegno scolastico a favore di minori diversamente abili, come nell'ipotesi in cui si chieda l'aumento del numero delle ore di supporto concesse al minore e si metta in discussione la correttezza del potere amministrativo esercitato nell'organizzazione del servizio

".



Il discrimine sta nella specifica fase antecedente o successiva alla redazione del PEI. Come emerge sopra la giurisdizione del Giudice ordinario sussiste con riguardo alla "fase di attuazione del PEI" da parte dell’amministrazione scolastica. All'inverso, sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo con riguardo alle misure di sostegno, che sono di competenza di enti diversi dall’amministrazione scolastica quali enti comunali o servizi sociali anche perchè l'ente pubblico non partecipa alla redazione del piano educativo. 



Oltretutto, il Consiglio di Stato sez. III, 12.08.2024, n. 7089 evidenziando proprio la distinzione tra “assistenza scolastica” e “sostengo didattico”, ha chiarito che il piano individuale reca, con riguardo all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, una mera proposta non vincolante per l’ente locale che, dunque, non deve attenersi a quanto "proposto" ma ha un "


irriducibile margine di apprezzamento discrezionale da esercitarsi con prudente equilibrio a mente del rango fondamentale dei diritti sottesi alle misure di inclusione scolastica

".




Quindi, al fine di chiarire la competenza bisogna valutare la fase specifica della procedura ed anche le controparti, se è interessata l'amministrazione scolastica o l'ente pubblico.



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