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QUALCUNO DI CUI 
FIDARSI. SEMPRE.

FIGC - REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

2024-08-27 13:34

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DIRITTO SPORTIVO,

FIGC - REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI E PUBBLICAZIONE DEL NUOVO ART. 28 CGS FIGC

La FIGC in data odierna ha pubblicato il


C.U. n. 68/A

con il quale, vista la Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., ha  deliberato di adottare il “


Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni” sui tesserati

.



Le Società sono obbligate a



1) nominare, entro il 31 dicembre 2024, il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e la relativa nomina dovrà essere comunicata alla FIGC, mediante l’invio via PEC all’indirizzo safeguarding@pec.figc.it attraverso anche una autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello allegato (


Allegato a

), e pubblicata sulla pagina principale del sito internet della Società, se esistente, e affissa in una specifica bacheca presso la sede della Società;



2) comunicare entro il 31 agosto 2024, alla FIGC mediante l’invio via PEC all’indirizzo safeguarding@pec.figc.it di un’autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello allegato (


Allegato b

), l’avvenuta adozione del Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e del Codice di Condotta.


Inoltre la FIGC ha introdotto anche il nuovo


art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva Federale

con il quale sono predisposte delle sanzione in caso di mancato adempimento delle disposizioni di cui sopra. Leggiamo di seguito il testo dei primi due commi:



1. Le Società sportive professionistiche e dilettantistiche che non adempiono agli obblighi previsti dall’art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono punite con la sanzione di una multa non inferiore ad euro 3.000,00 per le società professionistiche e ad euro 300,00 per le società dilettantistiche. 2. Le Società sportive professionistiche e dilettantistiche che non inviano le dichiarazioni di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono punite per ciascun illecito con la sanzione di una multa non inferiore ad euro 3.000,00 per le società professionistiche e ad euro 300,00 per le società dilettantistiche.



Se avete bisogno di chiarimenti riguardo la redazione dei  Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e del Codice di Condotta nonchè per la nomina del Responsabile, lo studio legale è a disposizione con i suoi professionisti al fine di risolvere ogni questione attinente la materia. Potete contattare lo stesso alla email: matteosperduti@libero.it oppure al numero di telefono 3385459992.


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