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SAFEGUARDING E POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI. E' POSSIBILE DIFENDERE L'INCOLPATO?

2025-03-18 08:43

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SAFEGUARDING E POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI. E' POSSIBILE DIFENDERE L'INCOLPATO?

La Corte Federale di Appello a Sezioni Unite presso la FIGC, nella giornata di ieri, ha emesso le


motivazioni

su un caso che ha visto interessato lo studio legale, andando a respingere un ricorso presentato in favore di una società e del suo presidente condannati dal Tribunale di primo grado


per non aver ottemperato alle disposizioni per la tutela dei minori

.



La responsabilità oggettiva della società, ovviamente dilettantistica, traeva origine dalla condotta posta in essere da un allenatore, tesserato per la stessa, che a dire dell'organo inquirente aveva tenuto dei comportamenti che avevano avuto quale effetto la realizzazione di un "abuso psicologico" verso uno o più tesserati.




Fermo restando che come legali difensori delle parti non riteniamo corretta e legittima la decisione emessa dall'organo giudicante in quanto in violazione delle disposizioni del "giusto processo" comunque accettando la stessa nel rispetto delle istituzioni, valuteremo una eventuale impugnazione dinanzi al Collegio di Garanzia presso il CONI.



Quello che a noi preme evidenziare è che deve essere effettuata una adeguata riflessione rispetto ai mezzi di difesa concessi dal Codice di Giustizia sportiva agli incolpati perchè altrimenti si rischia una disparità di "potere difensivo" tra accusa e deferito. Infatti, a fronte di un procedimento di rilevanza quale quello che ha come contestazione la violazione delle norma a tutela dei minori, vi deve essere un grado elevato di certezza della commissione del fatto e di riscontri probatori, tali da scavalcare anche il principio più volte applicato del "


più probabile che non...

".



Comunque, la decisione di cui sopra ci lascia alcuni spunti importanti ai fini della comprensione del relativo illecito e delle fasi processuali.



-


RICHIAMO ALL'ART. 33 COSTITUZIONE

"...


Essa autorizza una lettura ermeneutica dell’attività sportiva non solo come valore in sé, ma soprattutto come veicolo di valori, quale strumento di inclusione sociale e di promozione del pieno sviluppo della persona umana, specie con riguardo al suo benessere psico-fisico. Nella stessa prospettiva si pongono le disposizioni di cui all’ art. 16 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, aventi la finalità di promuovere, nel mondo dello sport, la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza di genere e di discriminazione, attraverso l’adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo c.d. di “safeguarding”

".




-


IMPORTANZA DEI CODICI DI CONDOTTA

"


i codici di condotta prescritti dalle linee guida configurano obblighi, divieti, standard operativi e buone pratiche finalizzate al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 4 C.G.S. e che la violazione dei suindicati obblighi e dei doveri costituisca condotta sanzionabile ai sensi del secondo comma della disposizione codicistica..."

-


AMBIENTE SANO, SICURO E CONSONO
"...la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo rappresenta un “valore” che l’ordinamento sportivo assume a tutela e costituisce al contempo un preciso dovere di tutti i tesserati, alla cui realizzazione devono particolarmente concorrere i dirigenti e i tecnici, in ragione del loro ruolo di soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani calciatori..."

-
RUOLO ALLENATORE E RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'
ALLENATORE "...l’allenatore assume un ruolo di riferimento, dovendo assicurare la fruizione dell’attività sportiva e dei suoi benefici in un contesto protetto e tutelante, che garantisca il sostegno, la cura e il benessere globale di ogni giovane atleta. Come recita il Regolamento del settore tecnico, l’allenatore deve “essere esempio di disciplina e correttezza sportiva” (art. 37). Ciò richiede un impegno scrupoloso a trasmettere valori positivi come la lealtà nel gioco e a rispettare, con il supporto della struttura di appartenenza, i codici di condotta e tutte le politiche e procedure in materia di tutela delle persone di minore età..:"

SOCIETA'

"... 


incombe sugli organi direttivi delle società sportive un preciso dovere di vigilanza e di intervento nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni [art. 13, primo comma, lett. a) delle linee guida]..."

-
DEFINIZIONE DI ABUSO PSICOLOGICO
"L’abuso psicologico può manifestarsi mediante messaggi rivolti a svilire e ferire la vittima, anche in presenza di più persone, inducendola a dubitare delle proprie capacità e ad isolarsi o ad essere isolata dal gruppo, in quanto considerata non meritevole di farne parte. Il danno che consegue a tali forme di abuso consiste nella compromissione della sicurezza e del benessere del minore..."

Quello che in ultimo ci preme evidenziare è quanto affermato nella decisione rispetto alle condotte della società



"


Al riguardo non giova sostenere che la Società ha provveduto alla designazione del delegato alla tutela dei minori e al recepimento della Policy minori e dei codici di condotta, atteso che tali adempimenti si sono risolti in un mero ossequio formale alle regole federali e non hanno impedito l’emergere di situazioni di abuso psicologico e di comportamenti discriminatori...".

A questo punto preme chiedersi quale siano le condotte effettive e formali che un club deve porre in essere al momento in cui arriva una segnalazione. Il sistema, ad oggi, prevede una serie di incombenti in capo al responsabile per la tutela dei minori ma dove è il limite di intervento della società interessata nessuna norma lo prevede ed impone. A seguito di una segnalazione, caso mai non riscontrata, deve la dirigenza sollevare l'allenatore dal proprio incarico? oppure deve solo avvisarlo con azione formale? Queste sono tutte specifiche procedure che nessuna norma regolamentare chiarisce e che, forse andrebbe specificare, al fine di non far cadere in errore la società, il presidente e la dirigenza con conseguente procedimento disciplinare.



Probabilmente, anzi sicuramente, va rivisto il Codice di Giustizia al fine di garantire la dovuta tutela alla parte incolpata ma anche indicando in maniera netta e precisa l'azione da porre in essere per conto della società in caso di segnalazione di abuso da parte dei propri tesserati.




Si rimane disponibili per chiarimenti ed interventi sul tema che deve essere sviluppato nelle opportune sedi.



Avendo, dunque, previsto una responsabilità formale ed effettiva in capo alle società, non bastando la mera applicazione delle disposizioni ad oggi prescritte, siamo disponibili per una consulenza con le stesse per garantire una tutela preventiva ed evitare poi di essere coinvolte in procedimenti come quello in esame e richiamato.



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